Adeguamento accesso al Pensionamento per incrementi della speranza di vita

incrementi della speranza di vitaCon la Circolare n. 62 del 4 aprile 2018, l’INPS illustra, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal decreto 5 dicembre 2017.

In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità”.

Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2016 per effetto del decreto 16 dicembre 2014, che ha previsto l’incremento di 4 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in attuazione di quanto disposto dal decreto 5 dicembre 2017, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, riferiti a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote.

I REQUISITI PER L’ACCESSO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

PENSIONE DI VECCHIAIA

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

Anno Età Pensionabile
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 67 anni
Dal 1° gennaio 2021 67 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto dal decreto in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari, per l’anno 2018, a 66 anni e 7 mesi (cfr. la circolare n.63/2015).

PENSIONE ANTICIPATA

Anno Uomini Donne
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 43 anni e tre mesi (2249 settimane) 42 anni e tre mesi (2197 settimane)
Dal 1° gennaio 2021 43 anni e tre mesi* (2249 settimane) 42 anni e tre mesi* (2197 settimane)

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, previsto dal decreto in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.

PENSIONE DI ANZIANITA’ CON IL SISTEMA DELLE QUOTE

Come accennato in premessa, il decreto 5 dicembre 2017 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.

Ciò posto, per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 e al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili.

CIRCOLARE INPS N. 62 DEL 04/04/2018

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