Con la circolare n. 44 del 9 marzo 2018, l’INPS rende nota l’Aliquota Contributiva per Aziende Agricole 2018, da applicarsi alle aziende agricole che occupano operai a tempo determinato e a tempo indeterminato nel corso del 2018.
Infatti, l’articolo 3, comma 1, del D. lgs. n. 146/1997 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per l’anno 2018, quindi, l’aliquota contributiva nel settore in argomento è fissata nella misura complessiva del 28,90%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Conseguentemente, anche per l’anno 2018, l’aliquota contributiva in argomento resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
Contributi INAIL dal 1 gennaio 2018 per gli operai agricoli dipendenti
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1 gennaio 2001 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione | Misura |
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,1250 |
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185 |
Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2018
Le agevolazioni in oggetto non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.
Territori | Misura agevolazione D.L. | Dovuto |
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord) | – | 100% |
Montani | 75% | 25% |
Svantaggiati | 68% | 32% |
Tale agevolazione non trova applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n 845.
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