Assegno di Natalità 2018: le istruzioni INPS

Assegno di NatalitàAssegno di Natalità 2018: l’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, commi 125-129, della legge n. 190/2014, c.d. Bonus Bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018  al 31 dicembre 2018  e, con riferimento a tali soggetti,  è corrisposto fino al compimento del primo anno di età.

La circolare INPS 19 marzo 2018, n. 50 nell’ambito del quadro normativo di riferimento, riporta in dettaglio le principali disposizioni vigenti per l’assegno di natalità  riguardanti:

  • indicatore ISEE;
  • requisiti del soggetto richiedente;
  • affidamento temporaneo;
  • termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno;
  • misura e durata dell’assegno di natalità;
  • pagamento dell’assegno;
  • parto gemellare ed adozioni plurime;
  • cause di decadenza;
  • precisazioni: rinvio alle istruzioni contenute nelle circolari e messaggi INPS;
  • copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione;
  • aspetti fiscali;
  • istruzioni contabili.

Ricordiamo brevemente che la misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE.

Nello specifico, l’importo annuo è pari a:

  • 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso di ISEE non superiore a 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

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