Autoliquidazione INAIL 2017/2018: pubblicate le Istruzioni

Autoliquidazione INAIL 2017/2018L’Inail ha pubblicato la nota operativa del 22 gennaio 2018, con la quale fornisce le istruzioni relative all’autoliquidazione annuale dei premi 2017/2018, nelle quali si evidenziano le novità e le scadenze.

Scarica la Guida all’autoliquidazione 2017 – 2018

 

 

 

LE NOVITA’ RIGUARDANO:

  • Addizionale fondo vittime dell’amianto misura anno 2017 e non applicazione anno 2018
  • Sospensione applicazione sgravi pesca costiera e nelle acque interne e lagunari
  • Autoliquidazione di giugno

RIEPILOGO DELLE SCADENZE:

Si ricorda che i datori di lavoro titolari di PAT e le imprese armatoriali titolari di PAN devono effettuare l’autoliquidazione tramite i servizi telematici disponibili in www.inail.it Servizi online ed effettuare i versamenti esclusivamente tramite il modello F24.

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2018 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2017 è il 28 febbraio 2017.

I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici ALPI online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2017/2018 da indicare nel modello F24 è 902018.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio.

Il servizio dopo aver calcolato il premio dovuto indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il Certificato di assicurazione dell’equipaggio.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2018 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2017, entro il 16 febbraio 2018 devono inviare all’Inail, ai sensi dell’art. 28, comma 6, d.p.r. 1124/1965, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto.

Entro lo stesso termine, gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con l’analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Ai fini del calcolo del premio, per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 902018, con il prospetto dei dati e le relative spiegazioni, nonché i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo. Per i titolari di PAN è disponibile il servizio Visualizzazione elementi di calcolo.

 

Fonte: Paghe Facili.

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