CCNL Commercio: sbloccato l’aumento di Novembre 2016

CCNL CommercioCCNL Commercio ConfCommercio: è stato raggiunto l’accordo con Confcommercio in ordine alla ricollocazione della tranche di aumento salariale del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi di 16 euro al quarto livello, la cui maturazione era prevista originariamente per il mese di novembre 2016 e che venne sospesa in considerazione della congiuntura economica recessiva che il nostro Paese ha attraversato quell’anno, in cui il tasso d’inflazione è risultato praticamente nullo.

COSA PREVEDE L’ACCORDO?

 

L’intesa raggiunta prevede in sostanza:

1. la maturazione della tranche di aumento salariale di 16 euro al quarto livello, riparametrata per gli altri livelli, nel mese di marzo 2018;

2. conseguentemente, lo slittamento della data di scadenza del contratto al 31 luglio 2018, per impedire che tale incremento retributivo, maturando successivamente alla data di scadenza del CCNL (originariamente prevista al 31 dicembre 2017) potesse essere strumentalmente iscritto ad anticipazione del futuro contratto invece che come parte integrante delle intese sottoscritte il 30 marzo 2015;

3Una clausola di salvaguardia generale che impegna reciprocamente le parti firmatarie del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi a non sottoscrivere contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedano aumenti salariali inferiori a quelli previsti nel CCNL per i settori e gli ambiti ricadenti nella sua sfera di applicazione.

IL TESTO DELL’ACCORDO

PREMESSO CHE

– Le parti hanno sottoscritto il 30 marzo 2015 il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi, scaduto il 31 dicembre 2013;

– Le parti hanno definito un aumento retributivo a regime pari a 85 euro parametrati al IV livello;

– Il 24 ottobre 2016 le Parti, consapevoli che il rinnovo del 30 marzo 2015 del CCNL Terziario della distribuzione e dei servizi si è collocato in uno scenario anche economico del tutto particolare, hanno sottoscritto un Accordo integrativo in cui hanno concordato la sospensione dell erogazione della trancile di Euro 16,00 prevista con decorrenza Novembre 2016;

– Nel citato accordo le Parti hanno altresì concordato di definire successivamente una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali;

– Le Parti, confermano le relazioni sindacali esistenti e la centralità del CCNL Terziario, in conformità alle previsioni dell’Accordo interconfederale sulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 e dell’Accordo interconfederale sulle Relazioni sindacali e il nuovo modello con i-attuale del 24 novembre 2016.

TUTTO CIO PREMESSO
Le Parti definiscono quanto segue

– La f anche di Euro 16,00, parametrati al IV livello, verrà erogata nel mese di marzo 2018;

– In considerazione di quanto sopra definito, il CCNL Terziario 30 marzo 2015 avrà durata sino al 31 luglio 2018 e conseguentemente il primo comma dell7art. 236 dello stesso CCNL è modificato come segue:

Le parti alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e preso atto che il precedente contratto cessa la s a vigenza in data 31 marzo 2015, concordano che il presente contratto decorre dal 1° aprile 2015 ed avrà vigore fino a tutto il 31 luglio 2018;

– Le parti, al fine di assicurare leali condizioni di concorrenza, concordano inoltre quanto segue:
Le parti, riconoscendosi nelle previsioni dell’accordo interconfederale sulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 e in coerenza con quanto definito con l’accordo interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale del 24 novembre 2016, confermano la volontà di arginare fenomeni di dumping, soprattutto retributivo, e di garantire normali condizioni di concoirenza tra le imprese.

In tale ottica le parti condividono che gli aumenti contrattuali definiti dal CCNL Terziario, Distribuzione e servizi in quanto Contratto Nazionale maggiormente applicato nell’ambito dell’intero settore terziario (secondo i dati dei codici contratto INPS ed i dati delle iscrizioni ai Fondi nazionali di Assistenza sanitaria Integrativa costituiti dalle parti) sottoscritto tra le parti stesse, debbano costituire una previsione non diversificabile in altri accordi collettivi di pari livello nazionale.

La violazione della previsione di cui al capoverso precedente attraverso minori previsioni a valenza economica, contenuta in contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti firmatarie del suddetto contratto nazionale, che insistano sulla sfera di applicazione dello stesso, verrà automaticamente recepita nel suddetto CCNL.

Tale recepimento comporta l’interruzione delle obbligazioni retributive rimanenti in caso di maturazione parziale delle stesse fino al riallineamento ai suddetti valori.

Per quanto attiene altre misure a valenza economica esse dovranno essere comunque complessivamente equivalenti.

Le previsioni contenute nel presente accordo costituiscono parte integrante del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015 sottoscritto tra Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e, Uiltucs.

 

 

Fonte: Paghe Facili.

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