CCNL Logistica: rinnovato il Contratto

CCNL LogisticaCCNL Logistica: in data 3 dicembre 2017, tra  Confetra, Anita, Conftrasporto, CNA Fiat, Sna- Casartigiani,  Claai e Filt Cgil, Fit CISL e Uiltrasporti, è stato siglato l’accordo di Rinnovo del CCNL Logistica e Trasporto Merci.

L’accordo prevede un aumento medio a regime di 108 euro mensili parametrati sul 3° livello Super. Tra le novità normative si segnalano in particolare la significativa flessibilizzazione dell’orario di lavoro del personale non viaggiante, nuove regole sugli appalti di magazzino, una nuova classificazione del personale viaggiante, la definizione del trasferimento, l’introduzione di disincentivi volti a scoraggiare l’assenteismo, la rimozione del divieto di lavoro a chiamata, incentivi economici per i neoassunti, l’ampliamento dei servizi da garantire in caso di sciopero e la disciplina dell’apprendistato per i profili ferroviari.

Si segnalano nel dettaglio i principali aspetti dell’intesa con riserva di tornare sull’argomento per ulteriori approfondimenti.

Aumenti – L’aumento medio di 108 euro mensili è stato suddiviso in 4 rate aventi le seguenti decorrenze:
– 25 euro dall’1 febbraio 2018
– 25 euro dall’1 ottobre 2018
– 25 euro dall’1 maggio 2019
– 33 euro dall’1 ottobre 2019.
Le parti si sono impegnate a verificare a luglio 2019 la sostenibilità delle intese economiche raggiunte.

Una tantum – A copertura del periodo di vacanza contrattuale ai soli lavoratori in servizio alla data dal 3 dicembre scorso dovrà essere corrisposta una somma una tantum uguale per tutti di 300 euro da erogarsi in 2 rate, di cui la prima di 200 euro con la retribuzione di marzo 2018 e la seconda di 100 euro con la retribuzione di novembre 2018. L’una tantum sarà proporzionalmente ridotta per i lavoratori parttime e per quelli assunti durante il periodo interessato e non dovrà essere considerata ai fini del calcolo del TFR e dei vari istituti contrattuali.

Durata – Il nuovo CCNL scadrà il 31 dicembre 2019.

Orario personale non viaggiante – E’ stato ammodernato l’impianto dell’orario settimanale che era ancora basato sullo schema rigido di 39 ore su 5 giorni di 8 ore ciascuno risultando obsoleto e penalizzante per l’organizzazione aziendale; qualsiasi variazione rispetto a questo schema era possibile solo tramite accordo aziendale. Il nuovo regime, utilizzabile dalle aziende senza necessità di accordo ma previo esame col sindacato, prevede invece che:
– l’orario normale settimanale di 39 ore potrà essere spalmato su 5 o 6 giorni e sarà calcolato come media su 4 mesi con il limite giornaliero minimo di 6 ore e massimo di 9; in ogni caso la prestazione settimanale non potrà essere inferiore a 30 ore;
– nel caso di orario su 6 giorni, le ore prestate di sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 20%;
– per un massimo di 26 settimane all’anno la domenica potrà essere un giorno lavorativo a fronte della corresponsione della maggiorazione del 35% sulle ore di lavoro prestate in tale giornata;
– l’orario normale di lavoro sarà fissato all’inizio di ogni anno e potrà essere modificato, trascorsi almeno 6 mesi dalla sua attivazione, una sola volta entro i 12 mesi successivi sempre previo esame col sindacato;
– qualsiasi variazione al nuovo regime di orario come sopra delineato, e cioè in caso di programmazione di settimana lavorativa su 4 giorni, di orario giornaliero di 10 ore, di domeniche lavorate oltre le 26 settimane annue o di ulteriori modifiche nel corso dell’anno rispetto a quella consentita, dovrà essere concordata aziendalmente col sindacato;
– le aziende avranno a disposizione 2 tipi di flessibilità aggiuntiva; la prima prevede che, per un massimo di 4 settimane nell’arco di un anno e dietro riconoscimento al lavoratore di una indennità di disagio di 50 euro settimanali, potrà essere attuata una diversa programmazione dell’orario prestabilito previa comunicazione al lavoratore interessato e ai rappresentanti sindacali aziendali da effettuarsi con un anticipo di almeno una settimana; la seconda consente invece di predeterminare un calendario quadrimestrale di flessibilità, le cui modalità operative saranno oggetto di accordo aziendale col sindacato, all’interno del quale potranno essere richieste al lavoratore prestazioni lavorative collocate in orari diversi da quelli previsti dal normale orario dietro riconoscimento della maggiorazione del 20% sulle ore prestate in regime di flessibilità.

Appalti – Al fine di assicurare una maggiore legalità e trasparenza negli appalti di magazzino è stata integrata l’attuale disciplina, che già prevede l’obbligo per le imprese appaltanti di esternalizzare solo ad imprese che applichino il CCNL logistica, trasporto e spedizione, con le seguenti disposizioni riguardanti:
– il divieto di subappalto;
– la clausola sociale, in base alla quale nei cambi di appalto l’impresa che subentra è tenuta ad assumere, a parità di condizioni di appalto, il personale di quella uscente purché impiegato da almeno 6 mesi continuativi; a tali lavoratori saranno mantenuti l’anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali e normativi ivi compresa, per quelli occupati prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del Jobs Act), l’applicazione in caso di licenziamento illegittimo delle vecchie tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori;
– lo svolgimento della procedura sindacale per il cambio di appalto in sede protetta (associazione datoriale, Ebilog territoriale se costituito o Direzione territoriale del lavoro);
– certificazione di rating rilasciata da società specializzate alla ditta appaltatrice.

Classificazione autisti – E’ stata modificata l’impostazione della classificazione del personale viaggiante che non è più legata alla portata dei mezzi bensì alla tipologia dei servizi svolti; ciò consentirà rispetto ad oggi un’applicazione più ampia dell’orario di lavoro discontinuo. Alla nuova classificazione corrispondono parametri retributivi distinti rispetto a quelli del restante personale.

Lavoro a chiamata – E’ stato rimosso il divieto del lavoro a chiamata. Conseguentemente l’utilizzo di questa tipologia contrattuale sarà consentito con lavoratori under 25 anni e over 55 anni di età nonché, a prescindere dall’età, con lavoratori considerati per legge discontinui (tra i quali rientrano il personale viaggiante e quello addetto ai lavori di carico e scarico).

Assenteismo – Sono stati introdotti disincentivi economici per le assenze di malattia effettuate dopo giornate non lavorative dagli autisti e dal personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto. Le penalizzazioni riguarderanno progressivamente i primi 3 giorni di malattia a partire dalla quarta assenza nel corso dell’anno.

Nuove assunzioni – Sono stati previsti per la vigenza del CCNL alleggerimenti economici per le imprese che incrementano il proprio organico del sito operativo o della filiale con nuove assunzioni a tempo indeterminato. L’operatività di tale disposizione è subordinata ad un accordo sindacale e riguarderà per un periodo di 3 anni gli istituti dei ROL, delle ex festività e degli scatti di anzianità.
Un regime particolare di incentivi è stato previsto per gli autisti neopatentati.

Trasferimenti – E’ stato precisato che la disciplina del trasferimento si applica nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria residenza e, in ogni caso, qualora la distanza tra l’unità produttiva precedente e la nuova risulti uguale o superiore a 20 chilometri.

Profili ferroviari – E’ stato disciplinato l’apprendistato dei profili ferroviari già presenti nel CCNL (macchinista e manovratore) nonché del nuovo profilo del tecnico a bordo.

Sciopero – E’ stato precisato che in caso di sciopero vanno garantiti non solo il trasporto ma l’intera filiera logistica dei servizi elencati dal CCNL (trasporto di carburante, medicinali, animali vivi, latte e prodotti alimentari di prima necessità) ai quali è stato ora aggiunto il trasporto di acqua potabile mediante autobotti.

 

 

Fonte: Paghe Facili.

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