Da gennaio 2019 aumento il saggio degli Interessi Legali

saggio degli Interessi LegaliA decorrere dal 1° gennaio 2019 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del codice civile) è stata fissata allo 0,8% in ragione d’anno, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018.

La circolare INPS 28 dicembre 2018, n. 124 illustra i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

 

IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE INPS:

 

1.  Variazione allo 0,8% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 15/12/2018, è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stata fissata allo 0,8 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

 

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali.

Al riguardo si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa, che richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dello 0,8% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

 

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,8% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2019.

 
 

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