Decreto Dignità convertito in Legge: le novità in materia di Lavoro

Decreto DignitàL’Assemblea di Palazzo Madama, martedì 7 agosto, ha approvato definitivamente il Disegno di Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, il così detto Decreto Dignità, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (A.S. 741), incardinato nella seduta di lunedì 6 agosto.

Le Commissioni riunite Finanze e Lavoro avevano concluso l’esame del provvedimento, in sede referente, senza conferire mandato ai relatori e, pertanto, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento, il disegno di legge è stato esaminato ed approvato dall’Aula nel testo licenziato dalla Camera.

 

Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione. 

In materia di Lavoro, molte le novità introdotte:

  • Esonero contributivo Under 35: attraverso l’art. 1-bis, viene esteso l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 a tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate anche nel 2019 e 2020 (in precedenza era previsto che dal 01/01/2019 l’esonero spettasse solo per le assunzioni di giovani Under 30).
    Il testo ufficiale:
    “1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
    2. L’esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell’esonero di cui al comma 1″;
  • Periodo Transitorio sino al 31 Ottobre 2018: viene espressamente previsto che le nuove disposizioni introdotte in materia di Contratto a Tempo Determinato si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018;
  • Contribuzione Aggiuntiva dello 0,5% sui Rinnovi: per il Settore Domestico viene espressamente esclusa la contribuzione aggiuntiva dello 0,5% per ogni rinnovo del contratto a Tempo Determinato;
  • Regime Sanzionatorio dei Contratti a Tempo Determinato: nel caso di violazione delle disposizioni in materia di causali al contratto, viene prevista la trasformazione a Tempo Indeterminato del contratto stesso;
  • Prestazioni Occasionali: viene prevista la possibilità di utilizzare il contratto di Prestazioni Occasionali (ex Voucher) anche da parte di Aziende Alberghiere e Strutture Ricettive, con organico fino ad 8 lavoratori (in precedenza il limite era di 5 lavoratori). L’arco temporale di utilizzo delle prestazioni occasionali sale da tre a dieci giorni. In materia di Prestazioni Occasionali, viene inoltre prevista la possibilità di avvalersi degli Intermediari di cui alla L. n. 12/1979 (ad esempio Consulenti del Lavoro);

 
 

IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO DIGNITA’

 
 
 

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