Decreto Dignità in vigore dal 14 luglio 2018

Decreto DignitàIn data 13 luglio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. Decreto Dignità), rubricato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

Il Decreto Legge n. 87/2018 è entrato in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, pertanto dal 14 luglio 2018 ed introduce importanti modifiche alla normativa attuale che disciplina il contratto a tempo determinato, andando a modificare il D. Lgs. n. 81/2015.

In breve, il Decreto Legge n. 87/2018 prevede che:

  • il contratto a tempo determinato potrà prevedere una durata non superiore a 12 mesi e senza la necessità di indicare alcuna causale. Si potrà superare il tetto dei 12 mesi, rimanendo comunque al di sotto dei 24 mesi totali, ma solo indicando una specifica causale, individuata dallo stesso Decreto Legge;
  • la durata massima dei contratti a tempo determinato, come intuibile, passa dai precedenti 36 mesi a 24 mesi, riferiti ai rapporti di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore e per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale;
  • il numero massimo di proroghe dei contratti a termine passa da 5 a 4;
  • ad ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, il contributo di cui all’art. 2, co. 28, della L. 92/2012 (c.d. Contributo NASPI), attualmente pari all’1,40%, viene aumentato di 0,5 punti percentuali.

 
 

IL DECRETO LEGGE N. 87/2018

 
 
 

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