Decreto Rilancio: novità in materia di lavoro

ARGOMENTO

DISCIPLINA

FONTE

AMMORTIZZATORI SOCIALI E REDDITO DI EMERGENZA

CIG ordinaria e assegno ordinario (art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) ● I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19, possono presentare domanda di CIG ordinaria o di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per:

– periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;

– una durata massima di 9 settimane.

Tale durata è incrementata di ulteriori 5 settimane, nel medesimo periodo, per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata di 9 settimane.

● Ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane (1)

● I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25 marzo 2020. Non è richiesto il rispetto del requisito del possesso di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1, c. 2, D.Lgs. 148/2015)

● I datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza:

– della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista in via ordinaria (art. 14 D.Lgs. 148/2015), fermo restando che l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva

– dei termini previsti in via ordinaria per la presentazione della domanda di CIG ordinaria (art. 15, c. 2, D.Lgs. 148/2015) e di assegno ordinario (art. 30, c. 2, D.Lgs. 148/2015)

● La domanda:

– va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa

– non è soggetta alla verifica dei requisiti di accesso alla CIG ordinaria (c.d. causali: art. 11 D.Lgs. 148/2015).

Se è presentata dopo tale termine, il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione.

Le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività iniziati tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 31 maggio 2020, altrimenti il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione

● Assegno ordinario: compatibilità con ANF

art. 68
Cassa integrazione in deroga (art. 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)
● Con riferimento ai dipendenti già in forza al 25 marzo 2020, il trattamento è riconosciuto per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane

● L’accordo per la fruizione della cassa in deroga può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti

● Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

artt. 70 e 71
● I trattamenti per periodi successivi alle prime 9 settimane (riconosciuti dalle Regioni), sono concessi dall’lNPS (che eroga le prestazioni nei limiti di spesa). I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda all’INPS con la lista dei beneficiari, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.

L’INPS provvede all’erogazione delle prestazioni.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro.

● La domanda può essere trasmessa dal 18 giugno 2020 alla sede INPS territorialmente competente. Dopo tale termine la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

● Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda, entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento delle domande

● La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS eroga il trattamento residuo o recupera gli eventuali importi indebitamente anticipati

Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’INPS tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione.

● Ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane (1)

(1) I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche: possibilità di fruire delle 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, a condizione che abbiano già interamente fruito delle 14 settimane.
Proroga NASPI e DISCOLL Le prestazioni di NASPI e DISCOLL il cui periodo di fruizione termina tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità previste per far fronte all’emergenza Covid-19 (artt. 27-30, 38 e 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020; artt. 84, 85 e 98 DL 34/2020)

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria

art. 92

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Sovvenzione per il pagamento dei salari ● Contribuzione ai costi salariali (compresi quelli dei lavoratori autonomi) di imprese di determinati settori o regioni, oppure di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio

● Periodo: sovvenzione concessa – entro e non oltre il 31 dicembre 2020 – per non più di 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto o dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020

● Campo di applicazione: riconosciuta per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di Covid-19, a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto

● Misura: non supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)

● Cumulabilità: può essere cumulata con altre misure di sostegno all’occupazione (purché il sostegno combinato non comporti una sovra-compensazione dei costi salariali) e con i differimenti delle imposte e dei pagamenti dei contributi previdenziali.

Gli aiuti non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale

artt. 60 e 61
Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro ● L’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori

b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori

c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze

d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale

● Importo massimo concedibile: € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le imprese 10 a 50 dipendenti, € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti

● Questi interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili

● Il bando di finanziamento ISI 2019 è revocato

art. 95

RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamenti: sospensione procedure (art. 46 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) ● Dal 17 marzo 2020 e fino al 17 agosto 2020:

– è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo;

– sono sospese le procedure di licenziamento collettivo attualmente pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto d’appalto)

– i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possono recedere dal contratto per GMO

– sono sospese le procedure di licenziamento per GMO in corso (art. 7 L. 604/66)

● Possibilità di revocare i licenziamenti per GMO effettuati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 a condizione che il datore di lavoro contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale (artt. 19-22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro

art. 80
Proroga o rinnovo dei contratti a termine In deroga alla disciplina ordinaria (art. 21 D.Lgs. 81/2015) è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali art. 93
Lavoro agile ● Fino alla cessazione dello stato di emergenza (e comunque non oltre il 31 dicembre 2020) la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Gli obblighi di informativa (art. 22 L. 81/2017) sono assolti in via telematica (documentazione disponibile sul sito INAIL)

● Hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni. Ciò a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia:

– beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

– lavoratore

● La prestazione lavorativa può essere resa in modalità agile anche:

– in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge (art. 18-23 L. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione

– attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente se non forniti dal datore di lavoro

● I datori di lavoro comunicano al ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile

art. 90
Sorveglianza sanitaria ● Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da Covid-19, fino al 31 luglio 2020, i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità

● Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL

● L’inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro

art. 83
Periodo di assenza equiparato a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) È prorogato al 31 luglio 2020 il termine entro cui il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie (sorveglianza attiva), è equiparato al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti:

– in possesso del riconoscimento di disabilità grave (art. 3, c. 3, L. 104/92);

– in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, c. 1, L. 104/92)

art. 74
Contratti a termine in agricoltura con percettori di strumenti di sostegno al reddito I percettori di:

– ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore

– NASPI e DISCOLL

– reddito di cittadinanza,

possono stipulare con datori di lavoro agricoli contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di € 2000 per l’anno 2020

art. 94

PERMESSI E CONGEDI

Congedo parentale “speciale” per lavoratori dipendenti del settore privato (art. 23 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) ● Il congedo parentale speciale per i lavoratori dipendenti, per i figli di età non superiore a 12 anni, è aumentato da 15 a 30 giorni

● Periodo di fruizione: il congedo è fruibile, per un periodo continuativo o frazionato, dal 5 marzo ed entro il 31 luglio 2020

● Indennità: pari al 50% della retribuzione (calcolata come per l’indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.Lgs. 151/2001)

● Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa

art. 72, c. 1 lett. a)
Diritto di astenersi dal lavoro senza indennità (art. 23, c. 6, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) ● I genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

● Ciò a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia:

– beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

– lavoratore

art. 72, c. 1 lett. b)
Bonus per l’acquisto di servizi di babysitting o di servizi per l’infanzia (art. 23, c. 8, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) ● In alternativa al congedo parentale “speciale”, i lavoratori possono scegliere di usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di babysitting erogati mediante libretto famiglia (art. 54-bis DL 50/2017 conv. in L. 96/2017)

● In alternativa il bonus è erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia

● La fruizione di questo bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1, c. 355, L. 232/2016)

● Limite massimo: € 1.200

art. 72, c. 1 lett. c)
Estensione permessi retribuiti per assistere disabili (art. 24 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (art. 33, c. 3, L. 104/92), è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 art. 73

INDENNITA’

Nuova indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (3) ● I liberi professionisti e co.co.co che, nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell’indennità di € 600 (art. 27 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in automatico per il mese di aprile 2020 di un’indennità pari a € 600

● L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS (4)

art. 84, c. 1
● I liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, hanno diritto a un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa

● Il soggetto deve presentare all’INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti necessari

● L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS (4)

art. 84, c. 2
● I co.co.co. iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, al 19 maggio 2020, abbiano cessato il rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000

● L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS (4)

art. 84, c. 3
● I lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO che, nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell’indennità di € 600 (art. 28 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in automatico per il mese di aprile 2020 di un’indennità pari a € 600

● L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS (4)

art. 84, c. 4
● I lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell’indennità di € 600 (art. 29 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in automatico per il mese di aprile 2020 di un’indennità pari a € 600

● Tale indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, a condizione che, alla data del 19 maggio 2020, non siano titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente, o NASPI

● Inoltre, per il mese di maggio 2020, i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, hanno diritto a un’indennità economica pari a € 1.000, a condizione che, alla data del 19 maggio 2020, non siano titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente, o NASPI

● L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS (4)

art. 84, c. 5 e 6
● I lavoratori del settore agricolo che nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell’indennità di € 600 (art. 30 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in automatico per il mese di aprile 2020 di un’indennità pari a € 500

● L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS (4)

art. 84, c. 7
● Per i mesi di aprile e maggio 2020 è, inoltre, riconosciuta un’indennità economica pari a € 600 alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo

– lavoratori intermittenti (artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. I medesimi devono essere già iscritti, alla data del 23 febbraio 2020, alla Gestione separata, con accredito di almeno 1 contributo mensile

– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a € 5.000,00 titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

● I soggetti appena elencati, al momento della presentazione della domanda, non devono essere titolari di:

– altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente

– pensione

● L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS (4)

art. 84, c. 8-9
I lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, e non titolari di pensione (art. 38 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), hanno diritto a un’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a € 600 a condizione che, al 19 maggio 2020, non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente o di pensione.

L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS (4)

art. 84 c. 10 e 11
(3) Le prestazioni di sostegno al reddito per il mese di marzo 2020 previste dal Decreto Cura Italia (artt. 27-30 e 38 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) devono essere richieste entro il 3 giugno 2020, pena la decadenza del diritto alla richiesta.

(4) Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulta inferiore a quello dell’indennità, in luogo del versamento della medesima, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino alla corrispondenza di € 500 per ogni mensilità; il godimento dell’indennità è, invece, incompatibile con la percezione del Reddito di cittadinanza per un importo superiore a quello dell’indennità Covid-19.

Indennità per i lavoratori domestici ● I lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, hanno diritto, per i mesi di aprile e maggio 2020, ad un’indennità mensile pari a € 500, per ciascun mese, a condizione che gli interessati non siano conviventi con il datore di lavoro

● L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, non è cumulabile con le indennità:

– di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia (artt. 27-30 e 38 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

– prevista in favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (art. 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

– in favore dei lavoratori colpiti dall’emergenza Covid-19 previste dal Decreto in commento (art. 84 DL 34/2020)

● L’Indennità non spetta:

– ai soggetti che hanno regolarizzato la loro posizione lavorativa (art. 103 DL 34/2020)

– ai percettori del Reddito di emergenza (art. 82 DL 34/2020) e di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore a € 500. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulta inferiore a € 500, in luogo del versamento dell’indennità, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino alla corrispondenza di € 500 per ogni mensilità

– ai titolari di pensione (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)

– ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico

art. 85
Indennità in favore dei collaboratori sportivi ● Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta un’indennità pari a € 600 ai lavoratori impiegati, alla data del 23 febbraio 2020, con rapporti di collaborazione presso:

– il Comitato Olimpico Nazionale (CONI)

– il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

– le federazioni sportive nazionali

– le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

– le società e le associazioni sportive dilettantistiche (art. 67, c. 1, DPR 917/86)

● Tale indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di:

– altro reddito da lavoro dipendente e reddito di cittadinanza

– reddito di emergenza

– indennità di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia (artt. 19-22, 27-30, 38 e 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

● Gli interessati devono presentare domanda, corredata da autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di collaborazione e la mancata percezione delle indennità di sostegno al reddito sopraindicate, alla società Sport e Salute s.p.a.

● I collaboratori sportivi che, nel mese di marzo 2020, hanno percepito l’indennità prevista dal Decreto Cura Italia (art. 96 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in automatico della medesima indennità di € 600 anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di ulteriore domanda

● I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, con retribuzione annua lorda inferiore a € 50.000, possono accedere al trattamento di Cassa integrazione in deroga (art. 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) per un periodo massimo di 9 settimane

art. 98

FISCO

Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ● Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati (compresi quelli del Terzo settore) è riconosciuto un credito d’imposta in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (es. interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, investimenti in attività innovative, acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti)

● Misura del credito: 60% delle spese sostenute nel 2020

● Tetto massimo: € 80.000

● Credito d’imposta: cumulabile con altre agevolazioni; utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione

art. 120
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro ● Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) spetta un credito d’imposta per:

– la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati

– l’acquisto di DPI (es. mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti)

– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti

– l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

● Misura del credito: 60% delle spese sostenute nel 2020

● Tetto massimo: € 60.000

● Credito d’imposta: utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP

● Abrogazioni: sono abrogate le precedenti disposizioni in merito (art. 64 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020; art. 30 DL 23/2020)

art. 125
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (art. 1, c. 200, L. 160/2019) Credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di imprese operanti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, anche in materia di Covid-19, pari al:

– 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, con fatturato annuo di almeno 50 milioni di euro oppure con totale di bilancio di almeno 43 milioni di euro

– 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro

– 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone con fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La maggiorazione si applica nel rispetto dei limiti per gli aiuti di stato (Reg. UE 651/2014)

art. 244
Ripresa dei versamenti sospesi: proroga I versamenti sospesi (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale e comunale, IVA, contributi e premi) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

– in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure

– mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Non si rimborsa quanto già versato

art. 126
“Bonus Renzi” e “Cuneo Fiscale”: modifiche ● Per l’anno 2020 il credito di € 80, c.d. “Bonus Renzi” (art. 13, c. 1-bis, TUIR) e il trattamento integrativo c.d. “Cuneo Fiscale” (art. 1 DL 3/2020 conv. in L. 21/2020) spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni), sia di importo inferiore alla detrazione spettante (art. 13, c. 1, TUIR) per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute nel Decreto Cura Italia (cassa integrazione e congedi parentali: artt. 19-23 e 25 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

● Il “Bonus Renzi” non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure di integrazione salariale è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio

art. 128
Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni ● Nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 31 agosto 2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo (art. 53 D.Lgs. 446/97), aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione

● Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo sopra citato

art. 152
Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 34, c. 4, D.Lgs. 241/97), possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con la modalità “senza sostituto” (art. 51-bis DL 69/2013 conv. in L. 98/2013) anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio art. 159
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