Flusso UniEmens: da marzo 2019 occorre indicare il trattamento economico in caso di malattia

malattiaL’INPS, nel messaggio 27 febbraio 2019, n. 803, ha illustrato le nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni retributive e contributive mediante il flusso UNIEMENS per i datori di lavoro che si avvalgono di prestazioni di lavoratori per i quali è prevista dalla normativa vigente l’assicurazione economica di malattia.

Le nuove modalità di compilazione si applicheranno a decorrere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019.

Allo scopo di migliorare gli strumenti di controllo finalizzati all’osservanza delle norme di legislazione sociale e, in particolare modo, di favorire l’univoca individuazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione previdenziale, è stato istituto nell’ambito del flusso UNIEMENS aziende con dipendenti (sezione “PosContributiva”) un nuovo elemento volto a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia.

 

LE ISTRUZIONI DELL’INPS

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia, è richiesta la compilazione del nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens avente il seguente significato: “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”.

Detto elemento dovrà essere valorizzato dal datore di lavoro ricorrentemente in tutti i flussi Uniemens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, indicando uno dei seguenti valori:

–     “0” (zero): qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo);

–     “1”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS. L’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’INPS non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore;

–     “2”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria.

Nelle fattispecie di assenza per malattia di lavoratori per i quali l’elemento <TipoRetrMal> sia valorizzato con il codice “2”,in quanto il datore di lavoro corrisponde il trattamento retributivo in misura piena in luogo dell’anticipazione dell’indennità economica di malattia a carico dell’INPS, l’Istituto non è tenuto a corrispondere alcun trattamento nei confronti del lavoratore.

L’Istituto effettuerà i controlli di coerenza tra il valore attribuito al nuovo elemento <TipoRetrMal>e la presenza di somme a credito per anticipazione dell’indennità economica di malattia, nell’ambito dell’elemento <Malattia>/<MalACredito>

 
 

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