Fondi di Solidarietà Bilaterali alternativi: i chiarimenti INPS

Fondi di Solidarietà Bilaterali alternativifondi di solidarietà bilaterali alternativi, disciplinati dall’articolo 27, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato e il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in Somministrazione.

Questi fondi, a differenza della generalità dei fondi di solidarietà, non sono istituiti presso l’INPS.

Con la circolare INPS 12 aprile 2019, n. 53 si forniscono indicazioni sull’applicazione di quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, decreto legislativo 148/2015, che prevede l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento alle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, esterni all’Istituto.

In particolare si illustra la disciplina sul piano generale e si forniscono le istruzioni operative sulla determinazione e sull’accredito della contribuzione correlata e contabile con specifico riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato.

Ricordiamo brevemente che i fondi di solidarietà bilaterali alternativi devono assicurare almeno una delle seguenti prestazioni:

a) un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario previsto dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015;

b) l’assegno di solidarietà previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 148/2015, eventualmente limitandone il periodo massimo di corresponsione previsto dalla medesima norma.

E’ prevista altresì la possibilità, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, che gli stessi fondi eroghino prestazioni integrative, in termini di importo o di durata, di prestazioni pubbliche previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, in relazione a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, può essere prevista l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

LEGGI LA CIRCOLARE INPS N. 53/2019

 

 

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