INAIL: retribuzioni convenzionali 2018 per Paesi ExtraUE

retribuzioni convenzionali 2018 per Paesi ExtraUERetribuzioni convenzionali 2018 per Paesi ExtraUE: l’INAIL ha emanato la circolare n. 15 del 6 marzo 2018, con la quale comunica le retribuzioni convenzionali, per l’anno 2018, da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Infatti, la tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto.

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Per l’anno 2018, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 20 dicembre 2017, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori.

Tali retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 15.

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali.

Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

Con la circolare in commento, l’INAIL fornisce le necessarie istruzioni operative.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

1. Stati membri dell’Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia8, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

  • Liechtenstein, Norvegia, Islanda,
  • Svizzera.

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:

  • Argentina,
  • Australia (Stato del Victoria),
  • Brasile,
  • Canada (provincia dell’Ontario; provincia del Quebec),
  • Capoverde,
  • Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),
  • ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo),
  • Principato di Monaco,
  • San Marino,
  • Santa Sede,
  • Tunisia,
  • Turchia,
  • Uruguay,
  • Venezuela.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate, sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.

Disposizioni

A decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che sono parte integrante del decreto interministeriale 20 dicembre 2017.

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.

Allegato Decreto 20 dicembre 2017 con la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all’estero.

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