Indennità NASPI e attività lavorativa: quando c’è compatibilità

Indennità NASPI e Attività LavorativaIndennità NASPI e Attività Lavorativa: con la Circolare n. 174 del 23 novembre 2017, l’INPS torna ad occuparsi della compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI,  ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.

In particolare l’INPS fornisce alcune importanti precisazioni in merito alla compatibilità dello stato di disoccupazione con la percezione di redditi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali ed attività sportiva dilettantistica.

Inoltre, l’Istituto evidenzia la rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva, oltreché fornisce precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.

IL QUADRO NORMATIVO GENERALE

L’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.

In particolare, l’articolo 9 disciplina i casi di concomitante attività di lavoro subordinato instaurata nel corso della percezione della NASpI o rimasta in essere a seguito della cessazione di uno fra due o più rapporti a tempo parziale; l’articolo 10 disciplina il caso di concomitante instaurazione di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

La circolare INPS n. 94 del 2015 ha fornito in materia le prime istruzioni operative confermando, in relazione al concomitante lavoro autonomo, l’accezione già adottata rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI secondo cui la norma è da intendersi riferita, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata a seguito della quale si è ottenuta l’indennità NASpI.

La circolare INPS n. 142 del 2015 ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineate aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro abrogato dal d.l. n. 25 del 2017 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49), di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.

Si deve osservare tuttavia che, da quando è stata introdotta in maniera più significativa rispetto al passato – in particolare con la legge n. 92 del 2012 – la possibilità di svolgere attività di lavoro durante la percezione della prestazione di disoccupazione, l’esperienza operativa sta proponendo situazioni sempre nuove nei confronti delle quali è necessario fornire riferimenti adeguati a garantire equità verso la platea degli utenti e cognizioni più complete agli operatori dell’Istituto.

A queste esigenze, e specialmente alle situazioni che nel prosieguo si espongono, si riferiscono le istruzioni contenute nella presente circolare che devono ritenersi applicabili pertanto sia all’indennità di disoccupazione NASpI, sia ai residui casi di ASpI o mini ASpI ancora in corso.

La considerazione di regola adottata nell’impostazione seguita è quella secondo cui, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità disoccupazione, di attività non formalmente inquadrate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ma che danno comunque luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione, trovi applicazione la disciplina di cui agli artt.9 e 10 del D.Lgs. n.22 del 2015 rispettivamente in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell’importo della prestazione per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell’importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Tale interpretazione deriva dalla necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti titolari di prestazione di disoccupazione che oltre alla stessa non dispongono di alcuna altra risorsa di tipo finanziario ed i titolari di prestazione di disoccupazione che, al contrario, possono comunque contare su altro gettito.

 

 

Fonte: Paghe Facili.

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