Infortunio di almeno un giorno: la procedura INAIL

Infortunio di almeno un giornoInfortunio di almeno un giorno: la comunicazione di infortunio è l’adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento (combinato disposto art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.).

A decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l’obbligo di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

La circolare n. 42 del 12 ottobre 2017 illustra le modalità di trasmissione della comunicazione, le esclusioni, le sanzioni, il nuovo servizio online diviso in 5 gestioni, per settore di appartenenza (Industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat – Iaspa; Conto dello Stato; Navigazione marittima titolari di Pan; Agricoltura; Datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private), le istruzioni per la profilazione dei datori di lavoro e/o loro intermediari e le istruzioni per i lavoratori.

La comunicazione d’infortunio e il nuovo servizio telematico

Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge, a decorrere dal citato 12 ottobre 2017, l’Inail rende disponibile ai datori di lavoro assicurati all’Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell’Inail nella sezione “Supporto – Guide e manuali operativi”.

Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione, riguarda le seguenti gestioni:

₋ gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
₋ gestione per conto dello Stato;
₋ settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);
₋ gestione agricoltura;
₋ datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail – alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.

Si precisa, inoltre, che i datori di lavoro con soggetti assicurati all’Inail (gestioni Iaspa, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per semplificare tale adempimento, sarà possibile accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.

 

Fonte: Paghe Facili.

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