Lavoratore in Malattia: la Foto dell’esibizione sui Social ed il Licenziamento Legittimo

Lavoratore in MalattiaLavoratore in Malattia che si esibisce in pubblico: la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, accogliendo il ricorso del datore di lavoro, ha stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore che durante la malattia si esibisce a un concerto suonando uno strumento, svolgendo di fatto un’attività che invece di accelerare la guarigione ne compromette la ripresa lavorativa.

I FATTI DI CAUSA

La Società datrice di lavoro aveva adito il Tribunale di Genova chiedendo che fosse dichiarata la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al dipendente per il comportamento tenuto nella serata del 17 luglio 2014, mentre lo stesso era assente per malattia.

Successivamente, la Corte d’Appello, aveva annullato il licenziamento intimato dalla società al lavoratore, e condannato la società datrice di lavoro a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dall’ultima retribuzione globale di fatto, e a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi.

Per la Cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la società datrice di lavoro.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Va rilevato che la condotta contestata al lavoratore veniva posta in essere il 17 luglio, nel periodo in cui lo stesso era in malattia con prognosi di quattro giorni dal 15 luglio a tutto il 18 luglio 2014, riprendendo servizio il 19 luglio 2014, al termine del suddetto periodo.

La Società datrice di lavoro irrogava il licenziamento, in ragione della seguente contestazione: «La scrivente società è venuta a conoscenza che nel periodo di sua assenza dal servizio a far data dal 15 luglio u.s. e sino al 18 luglio u.s., a seguito di presunta malattia, ella si è esibito in pubblico svolgendo attività di concertista unitamente ad altre persone.

Inoltre è emerso che tale suo impegno da concertista è stato pubblicizzato sulla stampa locale e di settore ed in particolare dal giornale ‘La Nuova’ in data 19 luglio 2014, oltrechè – a quanto riferito – da lei stesso nel suo profilo Facebook.

Il comportamento sopra descritto configura una violazione degli obblighi derivanti dal suo rapporto di lavoro con la scrivente società e segnatamente, dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.»

Secondo la Corte di Cassazione, la Corte d’Appello non ha tenuto conto di alcuni elementi che evidenziavano la simulazione dello stato di malattia, fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione:
– la fissazione con anticipo delle date delle rappresentazioni;
– la distanza (45 Km) del luogo del concerto dal luogo di residenza del lavoratore;
una foto sul profilo facebook che evidenziava che il lavoratore suonava la fisarmonica in piedi;
– la durata del periodo di malattia a cavallo della esibizione;
– l’invito del medico al dipendente a riguardarsi in ragione dello stato di salute;
– la prescrizione di medicine che non avrebbero avuto effetto antinfiammatorio e la mancanza di accertamenti specialistici;
– la circostanza che le mansioni svolte in azienda comportavano un impegno fisico meno gravoso di quello richiesto dall’esibizione. 

Come affermato più volte dalla Corte di Cassazione, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, ferma restando la necessità che, nella contestazione dell’addebito, emerga con chiarezza il profilo fattuale, così da consentire una adeguata difesa da parte del lavoratore.

Inoltre, prosegue la Corte di Cassazione, l’espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare non solo se da tale comportamento deriva un’effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente (v. Cass., n. 16465 del 2015), con una valutazione di idoneità che deve essere svolta necessariamente ex ante, rapportata al momento in cui il comportamento viene realizzato (citata Cass., n. 21667 del 2017, n. 10416 del 2017, n. 24812 del 2016, n. 17625 del 2014). 

Secondo la Corte di Cassazione, quindi,  La Corte territoriale ha correttamente richiamato i suddetti principi di diritto, e cioè che il lavoratore assente per malattia – che quindi legittimamente non effettua la prestazione lavorativa – non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un’attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona, ma la stessa non solo deve essere compatibile con lo stato di malattia, ma deve essere altresì conforme all’obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare ogni cautela idonea perché cessi lo stato di malattia, con conseguente recupero dell’idoneità al lavoro, ma non ne ha fatto corretta applicazione. 

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso del Datore di Lavoro e ha stabilito la legittimità del licenziamento del dipendente.

L’articolo Lavoratore in Malattia: la Foto dell’esibizione sui Social ed il Licenziamento Legittimo proviene da Paghe Facili.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail