Il Lavoro Agile o Smart Working è Legge

lavoro agileNella seduta del 10 maggio 2017, il Senato ha dato il definitivo via libera al Disegno di Legge n. 2233-B, con il quale è stata prevista l’introduzione di alcune tutele nel settore del lavoro autonomo non imprenditoriale (c.d. Jobs Act Autonomi) e la definitiva approvazione del Lavoro Agile, o Smart Working: si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come indicato all’interno del Disegno di Legge, non si tratta di una nuova fattispecie contrattuale, bensì di una particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, con riferimento ai luoghi e ai tempi della prestazione, che mira ad una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, grazie ad innovative modalità di organizzazione delle prestazioni.

In particolare, viene prevista la possibilità di stipulare un accordo, tra Datore di Lavoro e Lavoratore, con il quale introdurre il Lavoro Agile, ossia prevedere la possibilità di svolgere la propria mansione senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con l’eventuale utilizzazione di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività.

La prestazione lavorativa sarà eseguita in parte all’interno dell’Azienda ed in parte all’esterno di essa (con l’assenza di una postazione fissa), con il solo rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva.

L’accordo per l’introduzione del Lavoro Agile potrà essere a tempo determinato o a tempo indeterminato; in quest’ultimo caso è previsto che il recesso potrà avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
In presenza di un Giustificato Motivo, ciascuna delle parti potrà recedere dall’accordo prima della scadenza (se l’accordo è a termine) o senza il rispetto del periodo di preavviso.

Per quanto riguarda il lato retributivo, viene espressamente previsto che al lavoratore “agile” spettano i medesimi trattamenti retributivi e normativi dei colleghi che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’Azienda.

Stessa previsione per quanto riguarda trattamenti incentivanti di tipo contributivo o fiscale: al lavoratore spetteranno gli incentivi eventualmente previsti in relazione ad incrementi di produttività ed efficienza del lavoratore subordinato che svolge la propria mansione interamente all’interno dell’Azienda.

 
 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail