Modello 730 2018: le scadenze illustrate dall’Agenzia delle Entrate

Modello 730 2018L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, interviene per fornire un riepilogo degli adempimenti e delle tempistiche di trasmissione dei flussi telematici dei risultati contabili (Modello 730-4), in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi – Modello 730 2018 – tramite soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta), nonché direttamente dal contribuente online tramite il Modello 730 precompilato, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

LA PREMESSA DELLA CIRCOLARE

La presente circolare illustra il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse all’Agenzia delle entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica.

Le modalità telematiche di gestione dei flussi informativi tra Caf o professionisti abilitati e sostituti di imposta (relativi ai dati contabili per le operazioni di conguaglio derivanti da assistenza fiscale) attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate sono oramai a regime dal 2012.

Nel corso degli ultimi anni la fase finale dell’assistenza fiscale del modello 730 ha subito rilevanti implementazioni determinate dall’introduzione della dichiarazione 730 senza sostituto, della dichiarazione precompilata diretta, dei controlli preventivi sui rimborsi da 730.

Inoltre, sono state consolidate le procedure telematiche e adottate soluzioni che consentono una più completa informatizzazione del flusso telematico stesso come, ad esempio, l’introduzione del flusso “di ritorno” per i risultati contabili da denegare a cura dei sostituti d’imposta, l’ampliamento dell’ambito temporale per la comunicazione della sede telematica da parte dei sostituti d’imposta, l’inserimento nel flusso telematico del modello 730-4 di NoiPa e di tutti i sostituti d’imposta, ad accezione dell’INPS che continua a ricevere sui propri sistemi informativi i dati dei risultati contabili.

L’efficacia del sistema del flusso telematico si basa sulla comunicazione del sostituto d’imposta all’Agenzia delle entrate dell’indirizzo telematico presso cui inviare il modello 730-4. L’Agenzia tiene l’elenco dei sostituti e delle relative sedi telematiche comunicate presso cui mettere a disposizione i 730-4 pervenuti.

Con la presente circolare, al fine della uniforme applicazione delle norme relative al flusso telematico, sono raccolti i chiarimenti forniti in materia.

Il documento richiama i precedenti orientamenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce in allegato un cronoprogramma per la gestione del flusso telematico.

LE SCADENZE RIFERITE AL MODELLO 730 2018

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