Omesso versamento delle Ritenute Previdenziali: l’Ispettorato si adegua alla Cassazione

Omesso versamento delle Ritenute PrevidenzialiCome noto, ai senti dell’art. 3, co. 6, del Decreto Legislativo n. 8/2016, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, operate sulle retribuzioni del personale dipendente, nonché sui compensi erogati in favore di collaboratori coordinati e continuativi, per un importo superiore ai 10.000 euro annui, viene punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino ad euro 1.032.

Con la Nota n. 9099/2016, il Ministero del Lavoro aveva precisato che il periodo da prendere a riferimento per il calcolo del limite dei 10.000 euro doveva essere individuato nell’anno civile, ovvero l’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, prendendo in considerazione, quindi, i versamenti effettuati / omessi dal 16 gennaio (riferiti alle trattenute previdenziali di dicembre dell’anno prima) al 16 dicembre (riferiti al mese di novembre).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Lettera Circolare n. 8376 del 25 settembre 2017, interviene nuovamente sulla fattispecie dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali, per adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 39882/2017, con la quale la Corte ha chiarito che ai fini della determinazione dell’arco temporale di riferimento, deve essere utilizzato il criterio di competenza, e non quello di cassa.

Pertanto, alla luce di tale Sentenza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che dovranno essere presi in considerazione i versamenti a partire da quelli relativi al mese di gennaio (con versamento entro il 16 febbraio) fino a quelli relativi al mese di dicembre (con versamento entro il 16 gennaio dell’anno successivo).

IL TESTO DELLA CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO:

Oggetto: art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983) – nota di chiarimento a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882 del 2017 del 29.08 – 04.09 del 2017.

Con nota del 03.05.2016 prot. n. 9099, questa Direzione centrale, a seguito di un incontro tecnico con i rappresentanti dell’INPS e d’intesa con l’Ufficio legislativo, ha fornito chiarimenti circa l’individuazione del parametro annuo da cui, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 8/2016, consegue la rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983.

Com’è noto, infatti, l’illecito assume rilevanza penale solo laddove i versamenti omessi siano superiori all’importo annuo di euro 10.000. In proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 39882/2017, ha chiarito che “la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”.

Ne consegue che il personale ispettivo dovrà verificare l’eventuale omissione del versamento delle ritenute secondo il criterio della competenza contributiva cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).

Devono pertanto ritenersi superate, le indicazioni fornite sul punto con la citata nota.

 

Fonte: Paghe Facili.

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