Pagamento degli Stipendi con Bonifico: obbligatorio dal 1° luglio 2018

Pagamento degli Stipendi con BonificoPagamento degli Stipendi con Bonifico: in data 29 dicembre 2017 è stata Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 205 del 27/12/2017, denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ovvero la c.d. Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto importanti novità in materia di lavoro.

Più precisamente, i commi 910 e seguenti dell’art. 1 prevedono che a partire dal 1° luglio 2018, le retribuzioni o i compensi (o anche semplici acconti) non potranno più essere corrisposti ai lavoratori mediante denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti. 

I datori di lavoro o committenti, dunque, potranno esclusivamente utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
Bonifico Bancario (sul conto corrente del lavoratore);
• Strumenti di Pagamento Elettronico;
• Pagamento in contanti presso lo Sportello Bancario o Postale;
• Emissione di Assegno consegnato al lavoratore.

Sanzioni: nel caso in cui il datore di lavoro o committente non rispetti l’obbligo previsto dalla normativa, è prevista una sanzione amministrativa che va da 1.000 € a 5.000 € per ogni lavoratore.

Esclusioni: sono esclusi da questo nuovo obbligo esclusivamente i rapporti di lavoro intercorrenti con la Pubblica Amministrazione ed i rapporti nell’ambito del Lavoro Domestico.

IL TESTO COMPLETO DELLA NORMATIVA:

910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di eta’ non inferiore a sedici anni.

911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne’ a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

Fonte: Paghe Facili.

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