Premi di Risultato e Welfare Aziendale: approfondimento di Confindustria

Premi di Risultato e Welfare AziendaleL’Area Politiche Fiscali insieme all’Area Lavoro, Welfare e Capitale umano, con il contributo dell’Area Politiche Regionali e Coesione territoriale, ha elaborato un documento di approfondimento della disciplina in materia di Premi di Risultato e Welfare Aziendale, oggetto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018 redatta d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Il documento, dopo aver ripercorso i tratti salienti della disciplina agevolativa, analizza i profili fiscali e giuslavoristici più rilevanti contenuti nella citata circolare. Tra i diversi temi affrontati, si segnalano le modalità di verifica del requisito incrementale rispetto agli obiettivi contrattuali, requisito richiesto ai fini dell’applicazione della tassazione sostitutiva sui premi di risultato, nonché il trattamento fiscale applicabile nei casi di conversione del premio agevolabile in benefit, con uno specifico focus sui contributi sanitari aggiuntivi versati alle casse sanitarie. 

 
 

PREMESSA DEL DOCUMENTO

 
 

La circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, redatta dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce chiarimenti in relazione alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 160-162) e dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 28 e 161) alla disciplina di favore sulle retribuzioni premiali (premi di risultato e somme derivanti dalla partecipazione agli utili) e sul welfare aziendale.

Tale disciplina, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 182-189), prevede l’applicazione, in via strutturale, di un regime fiscale di favore sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di premi di risultato, collegati ad incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale), ovvero sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

L’agevolazione fiscale consiste nell’applicazione sulle predette somme di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e locali nella misura del 10% (c.d. detassazione). Si riconosce al dipendente, altresì, la facoltà di convertire i premi di risultato assoggettabili a tassazione sostituiva, in beni e servizi messi a disposizione dall’impresa (c.d. piani di welfare aziendale), che non concorrono, parzialmente o totalmente, alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi, ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR.

Con gli interventi operati con la Legge di Bilancio 2017 e, soprattutto, con la Legge di Bilancio 2018, viene ampliato l’ambito applicativo del regime di favore con riguardo sia alla platea dei soggetti potenzialmente fruitori della detassazione, sia al paniere dei beni e dei servizi di welfare aziendale che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.

Sono introdotti, inoltre, incentivi a convertire premi di risultato agevolabili, a scelta del dipendente, in particolari benefit , quali i contributi aggiuntivi alla assicurazione sanitaria integrativa ed alla previdenza complementare, e viene chiarito il regime fiscale applicabile nei casi di conversione del premio di risultato in beni e servizi di interesse del dipendente (auto aziendale, prestiti agevolati, ecc.).

Nella circolare sono delineate le principali regole che orienteranno la negoziazione delle retribuzioni premiali, consentendo di coniugare l’obiettivo della performance aziendale con la responsabilità sociale di fare impresa nel territorio in cui l’impresa opera.

Nelle ipotesi di conversione delle retribuzioni premiali in welfare aziendale, infatti, le imprese forniscono ai loro dipendenti e familiari dei benefit che vanno ad integrare “quantitativamente” e “qualitativamente” i servizi pubblici offerti dalle Regioni e dagli Enti locali; a titolo esemplificativo, la diffusione dell’assistenza sanitaria privata riduce il numero dei pazienti che gravano sugli ospedali pubblici ovvero la copertura delle spese per la frequenza di asili nido privati sostenute dalle famiglie consente di integrare l’offerta comunale.

Ciò anticipato, riteniamo opportuno, in questa sede, dopo aver ripercorso i tratti salienti della disciplina agevolativa, richiamare l’attenzione sui profili più rilevanti contenuti nella citata circolare n. 5/E del 2018, che sono stati, in larga misura, sollecitati da Confindustria nelle interlocuzioni avute con l’Agenzia delle Entrate e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avviate all’indomani dall’approvazione della Legge di Bilancio 2017.

Giova segnalare che, come precisato dalla Agenzia delle Entrate nella premessa della circolare n. 5/E, laddove non diversamente precisato, devono intendersi confermate, rispetto alle misure agevolative in commento, i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/E/2016.

 
 

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