Retribuzione del Lavoratore Part Time: non ad Ore ma in Percentuale

Retribuzione del Lavoratore Part TimeRetribuzione del Lavoratore Part Time: la Corte di Cassazione con Sentenza n. 19269 del 02/08/2017 boccia il sistema di calcolo adottato da Poste Italiane secondo il quale la retribuzione delle lavoratrici part time ricorrenti, si calcolava in base alle ore effettivamente lavorate e non in base alla percentuale di occupazione in rapporto al lavoro full time.
Quale principio generale – afferma la suprema Corte – il sistema erroneamente adottato costituisce concreta discriminazione tra lavoratore part time e lavoratore full time.

I FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale alcune dipendenti di POSTE ITALIANE spa con orario di lavoro part time, agivano nei confronti del datore di lavoro per sentire accertare la illegittimità del sistema di calcolo con il quale veniva liquidata la retribuzione giacchè articolato sulle ore lavorate e non sulla percentuale di prestazione lavorativa svolta rispetto ad una prestazione full time, pari al 67%.
Il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda.
La Corte d’appello, accoglieva l’appello delle lavoratrici. Poste Italiane ricorreva per Cassazione.

La società censurava la sentenza per avere ritenuto la erroneità del sistema di computo della retribuzione da essa adottato per il part time affermandone la diversità rispetto al conteggio del corrispettivo per il lavoro a tempo pieno.
Ha assunto che, fermo il principio di non discriminazione del lavoratore part time, il trattamento economico mensile doveva essere riproporzionato in relazione alla ridotta entità della prestazione lavorativa (salvo diverse previsioni del contratto collettivo).

Le lavoratrici erano state pacificamente retribuite in proporzione alla durata effettiva della attività lavorativa sicchè null’altro era loro dovuto.
Deduceva anche la società che il CCNL prevedeva che il trattamento economico per il lavoratore part time fosse «commisurato alla relativa durata della prestazione»; anche negli accordi di trasformazione dell’orario intervenuti con le singole lavoratrici era pattuito che la retribuzione sarebbe stata corrisposta «in proporzione al nuovo orario di lavoro».

Era dunque rilevante la durata effettiva della prestazione, come confermato da ulteriori disposizioni del CCNL contenente la disciplina del rapporto part time, sulla determinazione teorica delle giornate mensili lavorate (26 giornate) e dell’orario mensile (156 ore) per il lavoratore full time.
La contrattazione collettiva non rimandava per il lavoratore part time alla disciplina generale sull’orario di lavoro ed al calcolo della retribuzione previsto per i lavoratori full time né il personale part time svolgeva 26 giornate lavorative mensili o 156 ore mensili teoriche.

La società quantificava la retribuzione del personale part time verticale sulla base del «peso effettivo» di un’ora nel mese di riferimento, realizzando una perfetta corrispondenza oraria con la retribuzione del dipendente full time.
Il «peso effettivo orario» veniva calcolato dividendo le ore teoriche di lavoro mensile (156) per quelle effettive del mese di riferimento. Il quoziente così ottenuto veniva moltiplicato per le ore giornaliere effettivamente lavorate nello stesso mese dal lavoratore part time; il prodotto rappresentava il «peso totale effettivo» del mese di riferimento.
Detto prodotto, diviso per le ore teoriche mensili del lavoratore full time (156) e moltiplicato per cento, esprimeva la percentuale della retribuzione mensile spettante nel mese di riferimento al lavoratore part time.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Non è dubbio – ha osservato la suprema Corte – che l’importo della retribuzione mensile prevista per il lavoro full time debba essere riproporzionata in ragione del ridotto impegno del lavoratore part time ma tale proporzione non può prescindere dalla applicazione degli stessi principi previsti per la retribuzione del lavoro full time; se dunque nel lavoro full time il dato base del contratto collettivo è quello mensile (calcolato sul dato convenzionale di 26 giorni lavorativi) e la retribuzione oraria viene calcolata su un orario mensile teorico di 156 ore, come assunto dalla stessa società ricorrente, anche nel lavoro part time la base di computo deve essere la mensilità e la retribuzione di un’ora di lavoro deve essere calcolata sul dato teorico e non sulle ore effettive di lavoro nel mese.

Ragionando diversamente si determinerebbe, contrariamente all’assunto della società, un trattamento retributivo contrario al principio di non discriminazione, il quale comporta che il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile anche per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria, come d’altronde assume la stessa società ricorrente.

Nel metodo di calcolo proposto da Poste Italiane la retribuzione oraria del lavoratore part time varia di mese in mese, assumendosi a base del calcolo il cd. «peso effettivo orario» cioè il rapporto tra l’orario teorico di 156 ore mensili e le ore di lavoro previste in ciascun mese dell’anno in base al numero dei giorni di calendario.

Inoltre il calcolo mensile della retribuzione resta ulteriormente legato al prodotto del suddetto «peso effettivo orario» per le ore di lavoro svolte nel mese dal lavoratore part time, con un metodo che non trova corrispondenza nel calcolo della retribuzione per il full time, che avviene su base mensile e non sulla base delle ore di lavoro svolte.
La determinazione finale della percentuale di retribuzione mensile dovuta al lavoratore part time risente dunque di dati e criteri di calcolo del tutto eterogenei rispetto a quelli previsti nel contratto collettivo per il full time, il che costituisce ex se ragione di discriminazione.

La Corte di merito ha dunque correttamente affermato che il principio di non discriminazione del lavoratore part time, di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 61/2000 , impone di utilizzare per calcolare la retribuzione del lavoratore part time il medesimo dato-base con il quale è calcolata la retribuzione del lavoro a tempo pieno e che come la retribuzione del lavoro a tempo pieno a tenore del CCNL prescinde dal rigore ricostruttivo dell’orario, con analogo metodo occorre procedere per riproporzionare la retribuzione del lavoro part time, assumendo come base di computo il dato mensile e non già quello orario.

Il ricorso della società è stato conclusivamente respinto.

Fonte: Paghe Facili.

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