Somministrazione Fraudolenta: chiarimenti dell’Ispettorato

Somministrazione FraudolentaL’Ispettorato Nazionale del Lavoro informa che è stata emanata la Circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019 che riporta le indicazioni operative sulla nuova fattispecie della somministrazione fraudolenta, ai sensi dell’art. 38-bis D.Lgs. n. 81 del 2015, reintrodotta ad opera della Legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese“. 

Ricordiamo che il reato di somministrazione fraudolenta si configura in tutti i casi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

L’illecito in questione è punito con la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, restando tuttavia ferma l’applicazione dell’art. 18 D. Lgs. n. 276/2003 che punisce con sanzione amministrativa le ipotesi di somministrazione illecita.

 

CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO SULLA SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA

 
 

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