Tracciabilità delle Retribuzioni: nuovi chiarimenti su sanzioni e metodi di pagamento

Tracciabilità delle RetribuzioniTracciabilità delle Retribuzioni: con le note 4538 del 22 maggio 2018 e 5828 del 4 luglio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcune importanti indicazioni e chiarimenti per l’applicazione obbligatoria, a decorrere dal 1° luglio 2018, dell’art 1, commi dal 910 al 913, della Legge 205/2017 relativo ai mezzi di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, recando altresì indicazioni operative circa la contestazione delle sanzioni amministrative e l’individuazione di ulteriori mezzi di pagamento rispetto a quelli indicati dalla legge, tra cui: carta prepagata intestata al lavoratore e libretto del prestito a soci lavoratori di cooperativa.

 

MODALITA’ DI CALCOLO DELLE SANZIONI

 

Come noto, l’art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017 prevede che: “a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (…)”.

La violazione di tale precetto è sanzionata ai sensi del successivo comma 913, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

La formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.

Tuttavia in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66×3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

 

MEZZI DI PAGAMENTO

 

A. Strumenti elettronici
Rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” previsti dalla lettera b) del comma 910 dell’art. 1, il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. Si rammenta, infatti che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

B. Altre modalità di pagamento
In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
– tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
– il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

Si fa riserva di integrare la presente nota con ulteriore casistica allo stato al vaglio del Ministero del lavoro, nonché con indicazioni operative, oggetto di confronto con l’ABI, inerenti le modalità di riscontro dei pagamenti da parte del personale ispettivo. 

 
 
 

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