Trasformazione Part Time Unilaterale: per la Cassazione è comportamento illecito

trasformazione part time unilateraleTrasformazione Part Time Unilaterale: la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1375 del 19 gennaio 2018, chiarisce che per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a Part Time è necessario il consenso scritto da parte del dipendente.

Secondo la Corte, “la variazione, in aumento o in diminuzione del monte ore pattuito è una novazione oggettiva dell’accordo negoziale inizialmente concordato che necessita di una rinnovata manifestazione di volontà, non desumibile per facta concludentia dal comportamento successivo delle parti”.

In sostanza, quindi, il datore di lavoro non può unilateralmente procedere con la trasformazione del rapporto di lavoro, senza prima aver ricevuto il consenso in forma scritta da parte del dipendente.

LE PAROLE DELLA CORTE DI CASSAZIONE:

Si ritiene che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, tanto ai sensi della disciplina dettata dall’art. 5 d.l. 726/1984, tanto ai sensi del d. lgs. 61/2000, non possa avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, necessitando invece del consenso scritto del lavoratore e che, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisca una novazione oggettiva dell’intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, pertanto non desumibile per facta concludentia dal comportamento successivo delle parti a norma dell’art. 1362 c.c.

Appare allora evidente come il ragionamento probatorio svolto dalla Corte territoriale, in assenza di alcuna pattuizione scritta della variazione in riduzione dell’orario di lavoro, ritenuta consensualmente concordata tra le parti proprio in base al comportamento concludente ravvisato in esito alla valutazione delle risultanze testimoniali, non sia conforme ai principi di diritto suenunciati, condivisi da questa Corte, con la conseguente fondatezza dei mezzi congiuntamente esaminati, sotto il profilo scrutinato.

 

 

Fonte: Paghe Facili.

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