Differimento Autoliquidazione INAIL 2018/2019: primi chiarimenti

autoliquidazione inail 2018/2019La circolare INAIL n. 1 dell’11 gennaio 2019 fornisce le prime istruzioni per l’autoliquidazione 2018-2019 e chiarisce che è rinviato dal 16 febbraio al 16 maggio il termine per il pagamento dei premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e di quelle del settore marittimo, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, co. 1125, della legge n.145 del 30 dicembre 2018, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione.

 

In particolare:

  1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019
  2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019
  3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019
  4. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

In caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019.
 
Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento dei termini per il pagamento dei contributi associativi il cui primo acconto è effettuato nel mese di luglio 2019.
 
Per le polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori, invece, restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 nonché la riduzione prevista dalla legge 147/2013, pari al 15,24%.

Per la riduzione del premio nel primo biennio di attività, continua ad essere disponibile il servizio online OT20.

Anche per le società di somministrazione è confermato il termine di scadenza del 18 febbraio 2019 in relazione ai premi del 4° trimestre 2018; le nuove tariffe, invece, si applicano dal 1° gennaio 2019.

Resta esclusa per il settore edile la riduzione dei premi assicurativi mentre si applica la riduzione alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%.

La circolare, inoltre, disciplina il pagamento dei premi nel caso di cessazione dell’attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio  e la data di scadenza dell’autoliquidazione.

 
 

CIRCOLARE INAIL N. 1 DELL’11/01/2019

 
 

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