Cassa Edile: chiarimento su applicazione Accordo del 18/07/2018

cassa edileCon un Comunicato del 26 ottobre 2018, la Cassa Edile Nazionale comunica di aver spostato i primi versamenti, riferiti ai mesi di Ottobre e Novembre 2018 del Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti e Fondo incentivo all’occupazione, alla data del 1° dicembre 2018.

 

IL COMUNICATO DELLA CASSA EDILE:

 

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle Casse Edili in merito all’applicazione dell’accordo del 18 luglio u.s. la scrivente precisa, con il consenso delle parti sociali firmatarie del su citato CCNL, che:

– nel confermare per il Fondo sanitario la decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo aggiuntivo dello 0,35% a carico del datore di lavoro e a favore degli operai su un minimo di 120 ore, sulle voci retributive indicate nel verbale di accordo del 18 luglio 2018; per il Fondo Prepensionamenti la decorrenza dal 1° ottobre 2018 dell’aumento del relativo contributo pari allo 0,10%; per il Fondo incentivo all’occupazione, la decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo dello 0,10%;

– vista la comunicazione con cui le parti sociali stesse informavano la Presidenza CNCE della convocazione presso uno studio notarile, comunemente individuato, per il giorno 15 novembre p.v. al fine di costituire il Fondo Sanitario Nazionale di cui agli allegati al CCNL del 18 luglio u.s.;

ferma restando la decorrenza prevista dal CCNL, le Casse richiederanno dal 1° dicembre 2018 i versamenti dei contributi relativi ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, oltre che al mese di competenza, previsti dal citato accordo (Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti, Fondo incentivo all’occupazione) a tutte le imprese iscritte.

I citati contributi andranno versati mensilmente dalle Casse Edili sui conti correnti di seguito indicati:

1. Fondo Prepensionamento

IBAN IT 42 D 03127 05011 000000002797

2. Fondo incentivo all’occupazione

IBAN IT 19 E 03127 05011 000000002798

3. Fondo sanitario (provvisorio)

IBAN IT 65 C 03127 05011 000000002796

Solo per vostra conoscenza analoga comunicazione delle parti sarà inviata alle imprese, anche attraverso le rispettive associazioni di impresa, per i versamenti ai propri dipendenti inquadrati come impiegati per il Fondo sanitario (pagamento a dicembre 2018 anche dei contributi relativi ai mesi di ottobre e novembre 2018).

Le modalità di conclusione delle prestazioni sanitarie previste dalla contrattazione integrativa, ferma restando la cessazione della relativa contribuzione dal 1° gennaio 2019, saranno definite dalle parti sociali territoriali in relazione ai costi e alle disponibilità economiche di ciascuna Cassa Edile, anche in relazione all’avvio fattuale delle prestazioni sanitarie del nuovo Fondo Sanitario.

 

L’articolo Cassa Edile: chiarimento su applicazione Accordo del 18/07/2018 proviene da Paghe Facili.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail