Contributo per servizi di baby-sitting e per servizi all’infanzia: istruzioni INPS

contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanziaCon il messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018, l’INPS fornisce le Istruzioni per la presentazione delle domande, per l’anno 2018, riferite al contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia.

Infatti, l’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

Il beneficio è stato altresì prorogato per il biennio 2017–2018 dalla legge di bilancio 2017, sia per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni), sia per le lavoratrici autonome (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei D.M. 22 dicembre 2012, 28 ottobre 2014 e 1 settembre 2016.

Con il decreto legge n. 25/2017, è stata disposta l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio con conseguente possibilità di utilizzare i buoni (voucher) per prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.

In conseguenza della menzionata disposizione, l’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, ha previsto che il contributo in oggetto, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, sia erogato mediante la modalità del “Libretto Famiglia”.

Pertanto, a partire dall’anno 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.

I SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:

  • le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale;
  • le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.

I SOGGETTI ESCLUSI DAL CONTRIBUTO

Non sono ammesse al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:

  • le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale;
  • le lavoratrici in fase di gestazione;
  • le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata);
  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223.

IL MESSAGGIO INPS N. 1428 DEL 30/03/2018

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