Decontribuzione dei Premi di Produttività: le istruzioni INPS

Premi di ProduttivitàIn riferimento alla decontribuzione dei Premi di Produttività, l’INPS, con la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, illustra le modalità di fruizione della riduzione contributiva, che, ricordiamo, è prevista dall’articolo 55 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, per i Premi di Produttività del settore Privato.

 
 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DECONTRIBUZIONE:

 
 

L’articolo 55 del D.L n. 50/2017 ha modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione degli stessi.

Più precisamente, la novella di cui al citato articolo sopprime il massimale più elevato di premi detassati (4.000,00 euro), con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000,00 euro, ed introduce, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure:

a)   una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;

b)   l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;

c)   la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (principio di cassa). Trattandosi di una riduzione dell’aliquota non avente una funzione di incentivo all’assunzione la stessa è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In questi casi, l’aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione dei venti punti è quella al lordo di eventuali agevolazioni, che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta.

Alla luce della decontribuzione IVS e della collegata indicazione normativa ai fini del calcolo pensionistico, il premio che fruisce del beneficio in esame non va considerato nella determinazione della retribuzione ai fini pensionistici. Parallelamente non va computato ai fini del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla legge n. 335/95.

In coerenza con l’orientamento già espresso dall’Istituto in occasione dell’applicazione dello sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello previsto dalla previgente legge n. 247/2007, non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall’articolo 1, commi 3 e 4, del D.lgs n. 166/1997. Tale contributo pertanto è dovuto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore. Lo stesso dicasi per il contributo aggiuntivo (1%) previsto dall’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Resta dovuta anche la contribuzione ai Fondi di solidarietà previsti dagli articoli 26 e seguenti del D.lgs n. 148/2015, in quanto ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo le disposizioni relative agli sgravi contributivi non si applicano ai contributi di finanziamento a tali Fondi.

Stante il richiamo alle medesime erogazioni di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015, l’applicazione della misura in esame necessita di caratteristiche soggettive e oggettive in linea con quelle delineate per la detassazione sopra richiamate. Il termine “aziende”, di cui all’articolo 55 del D.L. n. 50/2017, è da intendersi riferito ai datori di lavoro privati e in senso atecnico, per cui il beneficio contributivo spetta anche ai premi erogati dai datori di lavoro non imprenditori. Inoltre, è da ritenere operante il requisito del limite di reddito di lavoro dipendente, in capo al lavoratore, nell’anno precedente quello di percezione del premio.

L’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, conseguentemente, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio (cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018). A tal fine il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la quota di premio di produttività, ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore, che fruisce della decontribuzione di cui all’articolo 55 del D.L. n. 50/2017.

Dal tenore delle norme risulta evidente che i premi interessati alla riduzione contributiva sono quelli erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto (part-time, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato).

La norma sulla decontribuzione richiama la necessità di coinvolgere pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015. Si rimanda, pertanto, al D.I. 25 marzo 2016 che illustra, all’articolo 4, gli strumenti e le modalità di tale coinvolgimento. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le circolari n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018. Sia il decreto interministeriale sia le circolari menzionano schemi organizzativi nel flusso di lavoro mirati a motivare il personale e a coinvolgerlo attivamente nei processi di innovazione, escludendo che tale finalità possa attuarsi con forme di mera consultazione dei lavoratori.

Ai fini dell’accesso all’agevolazione contributiva da parte dei lavoratori somministrati, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, deve farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Trattandosi di beneficio contributivo, la fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si evidenzia che la misura contributiva non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto e che la medesima spetta anche ai premi erogati nei mesi trascorsi dall’entrata in vigore della norma e nelle more dell’emanazione della presente circolare. La misura contributiva si applica altresì ove il lavoratore eserciti il diritto di rinuncia al regime di tassazione agevolata dei premi di risultato ai sensi dell’articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015.

 
 

LA CIRCOLARE N. 104 DEL 18/10/2018

 
 

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