Incentivo Occupazione Giovani: le FAQ dell’ANPAL

incentivo occupazione giovaniIn riferimento alla nuova agevolazione contributiva denominata Incentivo Occupazione Giovani, l’ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ha pubblicato sul suo sito delle utili FAQ, al fine di fornire una migliore comprensione dei requisiti e la misura dell’incentivo stesso:

1. L’Incentivo Occupazione Giovani materialmente in cosa consiste?

L’Incentivo si sostanzia in un conguaglio dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato per ciascun lavoratore assunto.

2. Quali sono le modalità operative con cui presentare domanda per l’incentivo?

La richiesta di erogazione deve essere inviata all’INPS (soggetto competente per la gestione dell’Incentivo) esclusivamente per via telematica.

3. Quali sono i destinatari dell’Incentivo?

L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, i quali:

  • abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni;
  • non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13;
  • siano disoccupati ai sensi del D.lgs. n. 150/2015.

4.  Quali sono le tipologie contrattuali incentivabili?

Sono incentivabili le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
  • contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.

5. L’incentivo è previsto anche in caso di proroga del contratto a tempo determinato?

Sì, l’incentivo è previsto anche in caso di proroga di un contratto a tempo determinato: si precisa che nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino almeno a dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere un beneficio ulteriore, nei limiti dell’importo massimo previsto per le assunzioni a tempo determinato, pari a 4.030 euro.

6. L’incentivo è previsto anche in caso di lavoro parziale?

Sì, l’Incentivo è riconosciuto anche in caso di tempo parziale: chiaramente l’importo sarà proporzionalmente ridotto.

7. Qual è il periodo entro il quale l’assunzione deve essere effettuata dal datore di lavoro privato perché possa presentare l’istanza di prenotazione per l’Incentivo Occupazione Giovani?

L’assunzione deve essere effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.

8. Qual è il termine ultimo per la fruizione dell’incentivo?

I datori di lavoro privati dovranno fruire dell’incentivo entro il 28 febbraio 2019, pena la decadenza.

9. Qual è l’importo previsto per l’Incentivo?

L’importo massimo previsto è di 8.060 euro per lavoratore assunto.

10. L’Incentivo Occupazione Giovani può essere fruito per un solo anno o per più anni?

L’Incentivo può essere fruito dal datore di lavoro privato per un massimo di 12 mensilità per persona assunta.

11. Se una persona frequenta o ha frequentato un tirocinio, nei sei mesi precedenti all’assunzione da incentivare, conserva lo stato di disoccupazione?

Il tirocinio svolto non pregiudica lo status di disoccupato del lavoratore, dal momento che il tirocinio si configura come esperienza formativa e non lavorativa.

12. L’Incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva? E nello specifico con quelle previste per l’apprendistato?

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Nel caso di rapporti di apprendistato, l’incentivo si applicherà sulla quota ridotta prevista per la particolare tipologia contrattuale.

13. L’Incentivo Occupazione Giovani è compatibile con il “bonus occupazionale” e il “super bonus”?

Un datore di lavoro privato può fruire dell’Incentivo Occupazione Giovani a fronte dell’assunzione di una persona anche se la stessa sia stata in precedenza assunta da un altro datore di lavoro che a sua volta abbia beneficiato del “Bonus occupazionale” oppure del c.d. “Super Bonus Occupazione – Trasformazione Tirocini”, a condizione però che i periodi di fruizione degli incentivi non si sovrappongano temporalmente.

14. Il Decreto istitutivo  indica che possono fruire dell’Incentivo i datori di lavoro privati che “senza esservi tenuti”, assumano persone con le caratteristiche di cui […]: quali sono invece i casi in cui il datore di lavoro privato è tenuto ad assumere una persona?

La Circolare INPS n. 137/2012 del 12 dicembre 2012 (“Legge 28 giugno 2012, n. 92. Novità in materia di incentivi all’assunzione. Regole generali.  Applicazione agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità”) dettaglia i casi in cui per l’azienda sia previsto l’obbligo di assunzione.

15. L’Incentivo è previsto anche per assunzioni effettuate con contratto di lavoro intermittente?

No, il contratto di lavoro intermittente, come anche quello accessorio e domestico, non è una tipologia contrattuale prevista dall’incentivo.

16. Per le assunzioni effettuate da un datore di lavoro privato oltre il limite del “de minimis” è prevista la possibilità comunque di fruire dell’incentivo a patto che la stessa assunzione determini un incremento occupazionale netto: per tale verifica si terrà conto delle disposizioni comunitarie oppure si farà riferimento alle modalità adottate e applicate fino ad oggi dall’INPS?

Le modalità con cui si calcolerà l’incremento occupazionale netto sono quelle applicate dall’INPS coerentemente con quanto indicato al riguardo anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n. 34/2014 del 17 dicembre 2014.

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