Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: linee guida dell’Ispettorato

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoroL’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la Circolare n. 5/2019 che fornisce indicazioni al personale ispettivo per l’attivazione e lo svolgimento di iniziative di vigilanza di contrasto al caporalato, con particolare riferimento agli elementi costituitivi della fattispecie di reato di cui all’art. 603 bis c.p., ovvero intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e sulle modalità di svolgimento dell’attività investigativa che garantisca una corretta acquisizione dei relativi elementi di prova.

Premessa della Circolare

Dopo un congruo periodo di vigenza del nuovo art. 603 bis c.p. si è resa opportuna l’emanazione delle presenti Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

Si premette che le Linee guida vogliono rappresentare un mero contributo alle attività di indagine svolte dal personale ispettivo che, in ogni caso, dovrà tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica, sia sugli elementi utili alla configurazione del reato, sia sulle metodologie per l’acquisizione dei relativi elementi di prova.

Trattasi infatti di attività di polizia giudiziaria che, fatta salva una prima fase di indagine, va svolta in stretto coordinamento con le competenti Procure e i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro.

Si ricorda anzitutto che la riformulazione del citato art. 603 bis c.p. da parte della L. n. 199/2016 ha previsto, fra l’altro, due distinte figure di incriminazione:

– quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
– quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Con la L. n. 199/2016 vengono anche introdotte misure di carattere patrimoniale, dettate evidentemente dalla consapevolezza che i reati in questione producono vantaggi economici.

Sebbene nel sentire comune il reato in questione è spesso associato alle attività svolte in agricoltura, tuttavia, lo stesso è riscontrabile anche in ambiti diversi. Sono anzi sempre più frequenti comportamenti riconducibili alla fattispecie di reato di cui all’art. 603 bis c.p. nell’ambito di attività di servizi esercitate da talune imprese che realizzano forme di intermediazione illecita lucrando su un abbattimento abnorme dei costi del lavoro a danno dei lavoratori o degli Istituti previdenziali.

Non è altresì escluso che ipotesi di sfruttamento possano essere realizzate nell’ambito di una “associazione per delinquere” (art. 416 c.p.) o, addirittura, nell’ambito di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” (art. 416 bis).

 

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