Lavoratore pedinato durante le Trasferte: licenziamento legittimo

pedinato durante le trasfertePedinato durante le Trasferte: con la Sentenza n. 17723/2017, pubblicata in data 18/07/2017, la Corte di Cassazione ha stabilito la totale legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che durante le trasferte si assentava dal servizio, approfittando quindi dell’impossibilità da parte del datore di lavoro di verificare la corretta esecuzione della prestazione lavorativa.
In particolare, la Corte ha stabilito la legittimità del licenziamento, anche se le prove delle carenze del lavoratore sono state raccolte attraverso l’utilizzo di un’Agenzia Investigativa Privata, chiarendo inoltre che tali casi di “controlli difensivi” non configurano una violazione della Privacy e della sfera privata.

I FATTI DI CAUSA:

1. L’Azienda proponeva reclamo avverso la sentenza n. 1221/2015 del Tribunale di Milano che, in riforma dell’ordinanza del 30.9.2014, aveva annullato il licenziamento intimato al lavoratore con condanna alla reintegrazione dello stesso nel luogo di lavoro ed al risarcimento del danno liquidato come alla sentenza.
Il Lavoratore, dipendente con le mansioni di revisore con il compito di verificare il corretto rispetto da parte delle agenzie visitate delle politiche della compagnia sui prezzi e sulla trasparenza con la clientela, veniva licenziato per giusta causa previa contestazione degli episodi riportati a pag. 2 della sentenza impugnata in questa sede.
Il Tribunale annullava come detto il recesso in riforma dell’ordinanza del 30.9.2014; riteneva violative della privacy del lavoratori i controlli investigativi effettuati in quanto invasivi ed insussistenti alcuni degli episodi contestati anche alla luce dell’istruttoria espletata.
La Corte di appello di Milano con sentenza del 4.8.2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava risolto il rapporto in data 29 aprile 2014 e condannava la società a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.

2. La Corte territoriale riteneva legittimo il controllo investigativo disposto dal datore di lavoro tenuto conto delle mansioni del lavoratore che in gran parte della sua attività lavorativa era in viaggio per l’Italia per cui una ventina di giorni di pedinamento si rivelavano necessari; inoltre si trattava di un controllo diretto ad accertare eventuali illeciti e la raccolta di informazioni sulla vita privata del lavoratore derivava dal mancato inserimento di tre giorni di ferie nel sistema Gerit e della vicenda del mancato rientro nella sede di provenienza dalla trasferta di Perugia.
Eventuali altri aspetti di violazione della privacy potevano al più legittimare pretese di risarcimento del danno nei confronti dell’Agenzia investigativa.
Il periodo intercorso di un mese tra la raccolta delle informazioni e la contestazione disciplinare era del tutto congruo rispetto ad una ponderata valutazione dei fatti.
La Corte riteneva irrilevante sul piano disciplinare la vicenda relativa alla trasferta in Perugia, di scarsa rilevanza le assenze nei giorni 13,16, 17 Dicembre perché le assenze erano state autorizzate ed il dipendente aveva solo omesso la registrazione delle stesse secondo il sistema Gerit; ma erano state dimostrate la mancata presenza al lavoro per il 2 gennaio e l’essersi allontanato il lavoratore anticipatamente in cinque differenti giorni (anche se non aveva attività da svolgere non avrebbe comunque potuto allontanarsi anticipatamente).
Tali episodi risultavano dimostrati ma non erano così gravi da giustificare il recesso con conseguente riconoscimento per il lavoratore dell’indennità prevista dall’art. 1 comma 42 L. n. 92/20912 che veniva liquidata nella misura minima di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il lavoratore con cinque motivi corredati da memoria; resiste controparte che ha proposto anche ricorso incidentale affidato a due motivi corredati da memoria cui resiste controparte con controricorso.

 

 

Fonte: Paghe Facili.

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