Tirocini Formativi: le nuove regole previste dall’accordo Stato-Regioni

tirocini formativiTirocini Formativi: con l’accordo in Conferenza Stato-Regione del 25 maggio 2017 vengono adottate le nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari che aggiornano e sostituiscono le precedenti del 23 gennaio 2013, adottate ai sensi della Legge n. 92/2012.
Sono previste diverse novità, tra cui l’ampliamento della platea dei soggetti promotori, la disciplina dei tirocini in mobilità interregionale, l’introduzione di nuovi criteri per la durata minima e di forme di premialità per i soggetti ospitanti che assumono tirocinanti.
Le Regioni e le Province Autonome hanno sei mesi per adeguare la propria normativa di riferimento.

Il testo del 2013 è stato quindi modificato e arricchito di nuove previsioni volte sia a prevenire l’abuso dello strumento dei tirocini, introducendo ad esempio un apparato sanzionatorio comune e condiviso, sia ad incoraggiarne l’utilizzo attraverso previsioni di premialità che derogano dalle quote di contingentamento previste. Il nuovo testo approvato il 25 maggio u.s. risulta quindi essere uno strumento innovativo poiché non è il risultato di una semplice revisione testuale ma è stato studiato e tarato sulla base delle esigenze emerse nei diversi contesti territoriali.

L’accordo chiarisce innanzi tutto che le nuove linee guida non riguardano i Tirocini Curriculari, che restano di competenze delle Scuole, dei Centri di Formazione Professionale accreditati dalle stesse Regioni e delle Università, nel nuovo quadro normativo della legge della “Buona Scuola”.

Confermato il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti. Al riguardo, va sottolineato che non potranno essere attivati tirocini per svolgere le stesse mansioni del personale che è stato licenziato nell’ambito di procedure di licenziamenti collettivi, o per giustificato motivo oggettivo o per superamento del periodo di comporto, o per mancato superamento del periodo di prova, o per fine appalto o nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per atto unilaterale del datore di lavoro.

E’ invece possibile attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi, tanto per le imprese che riducono l’orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell’azienda.

Confermati anche i limiti quantitativi in rapporto al dimensionamento aziendale:

    • 1 tirocinante per datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato;
    • 2 tirocinanti per datori di lavoro tra 6 e 20 dipendenti;
    • Il 10% di tirocinanti per i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.

Tale ultimo limite è tuttavia da ritenersi flessibile in rapporto agli esiti positivi di tirocini precedenti. Infatti limitatamente ai datori di lavoro datori di lavoro con più di 20 dipendenti, si potrà superare il predetto limite del 10% se risulteranno assunti almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 2 anni precedenti con rapporto subordinato di almeno sei mesi, anche part time al 50%. Potrà arrivarsi ad un incremento massimo del predetto limite percentuale pari ad un + 4 tirocini nel caso di assunzione di tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

Invariata anche la durata massima del singolo tirocinio a 12 mesi. Viene tuttavia introdotta una durata minima pari a due mesi, ulteriormente ridotta ad un mese per le attività stagionali. Solo nei casi di attivazione del tirocinio rivolti a studenti in genere se promossi direttamente dai servizi per il lavoro, la durata minima scende a due settimane.

La conferenza Stato Regioni ha inoltre confermato l’importo dell’indennità minima da corrispondere al tirocinante nei 300 euro lordi mensili: questo limite, tuttavia, potrà essere innalzato dalle singole regioni, così come è già avvenuto nel precedente sistema regolatorio.

Allo stato, queste le indennità regione per regione:

Indennità di partecipazione minima agli stage
Abruzzo 600 euro
Basilicata 450 euro
Bolzano 3 euro all’ora ai minori di 18 anni – 4 euro all’ora ai maggiorenni – Maggiorazione di un euro all’ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del Comune di residenza o domicilio (Tirocini di orientamento e formazione)
400 euro (Tirocinio di inserimento/reinserimento)
Calabria 400 euro
Campania 400 euro
Emilia Romagna 450 euro
Friuli Venezia Giulia 300 euro (20 ore settimanali) – 500 euro (40 ore settimanali)
Lazio 400 euro, a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile; in misura proporzionale, se inferiore a tale percentuale
Liguria 400 euro
Lombardia 400 euro – 300 euro (buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa ovvero qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore)
Se il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione si applica almeno un’indennità forfettaria di 300 euro
Marche 350 euro, al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili
Molise 300 euro (20 ore settimanali) – 450 euro (fino a 30 ore settimanali) (Tirocini di orientamento e formazione)
400 euro (20 ore settimanali) – 600 euro (fino a 30 ore settimanali) (Tirocinio di inserimento/reinserimento)
Piemonte 300 euro (20 ore settimanali) – 600 euro (40 ore settimanali)
Puglia 450 euro
Sardegna 400 euro
Sicilia 300 euro, a fronte della partecipazione pari ad almeno il 70%
Toscana 500 euro
Trento 300 euro (oppure 70 euro settimanali) – Max 600 euro
Umbria 300 euro (dalle 20 alle 24 ore settimanali) – 400 euro (da 25 ore settimanali)
Valle d’Aosta 450 euro e massimo 600 euro; possibilità di ridurre a non meno di 300 euro in base al numero di ore
Veneto 400 euro – 300 euro (se sono forniti buoni pasto o servizio mensa) – Nei tirocini in cui si preveda un impegno orario mensile fino a 80 ore, la misura dell’indennità da corrispondere al tirocinante è ridotta del 50%.

Le indennità suddette vengono riconosciute al tirocinante a condizione che risulti una partecipazione minima al programma di tirocinio almeno del 70% su base mensile.

Ai fini fiscali, le somme percepite costituiscono reddito da lavoro dipendente. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Nulla cambia nel sistema trilaterale necessario per l’attivazione dei tirocini, che – come precedentemente previsto – individua il soggetto proponente, soggetto ospitante e tirocinante. Sempre necessaria la sottoscrizione di una convenzione tra promotore e ospitante, cui dovrà essere allegato il piano formativo individuale del tirocinante. Necessaria anche la previsione di due tutor cui sono attribuite funzioni di controllo, affiancamento e accompagnamento, l’uno individuato dal promotore e l’altro dell’ospitante: ciascun tutor potrà accompagnare fino a 20 tirocinanti.

Relativamente alle aziende multilocalizzate che intendono attivare tirocini con soggetti diversi in sedi in Regioni diverse, le linee guida approvate confermano che la regolamentazione di riferimento – e quindi la misura dell’indennità – dovrà essere quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale il soggetto ospitante. Nulla cambia circa le sanzioni già previste per le irregolarità emerse nella attivazione e gestione del tirocinio (ad es. omissione delle comunicazioni obbligatorie o mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione), con l’unica novità della possibile interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini fino ad un anno a carico del promotore o dell’ospitante responsabile delle violazioni più gravi. Competenti ad disporre l’interdizioni le stesse Regioni e Province autonome.

Relativamente ai tirocini extracurriculari, rimane confermata la previgente classificazione:

  • Stage formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro;
  • Stage di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro;
  • Stage di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.

–> LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI FORMATIVI

Fonte: ANCLSU
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