Computo Lavoratori Stagionali ai fini del Collocamento Obbligatorio

Lavoratori Stagionali ai fini del Collocamento ObbligatorioComputo Lavoratori Stagionali ai fini del Collocamento Obbligatorio: con la nota n. 43 del 6 marzo 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti circa i criteri di computo dei lavoratori stagionali ai fini della definizione dell’organico aziendale su cui parametrare gli obblighi assuntivi riferiti al personale disabile.

Più specificatamente, per le attività di carattere stagionale nel settore agricolo, non va preso come riferimento l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento o meno della durata di sei mesi, ma bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative (vedi DPR 333/2000 e circ. Min. Lav. n. 4/2000).

Entrambe le fonti da ultime citate però non definiscono quale sia l’esatto numero delle giornate effettivamente lavorate corrispondenti al periodo semestrale sopraindicato.

Ciò premesso, va considerato che in materia non sussiste attualmente alcuno specifico chiarimento ministeriale né tantomeno sono intervenuti pronunciamenti giurisprudenziali di legittimità in grado di chiarire tale aspetto.

Pertanto, al fine di uniformare l’orientamento degli Organi di vigilanza, nelle more di eventuali pronunciamenti interpretativi ministeriali o di pronunciamenti giurisprudenziali, l’Ispettorato del Lavoro ritiene che il predetto limite semestrale per gli operai agricoli, possa arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue.

Tale orientamento trova giustificazione, sia in disposizioni di carattere normativo che regolamentare, dalle quali si evince che il criterio di distinzione fra il rapporto a termine e il rapporto a tempo indeterminato in agricoltura è rappresentato proprio dal superamento o meno di tale limite quantitativo.

A tal proposito va ricordato l’articolo 23 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, che individua in 180 giornate di lavoro l’anno il discrimen fra rapporti a termine e a tempo indeterminato, ma anche l’articolo 8 della legge n. 457/72, che in materia cassa integrazione salari considera lavoratori a tempo indeterminati “quelli che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda”.

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